Zero% di provvigione, ma che penali!
Hai conferito un mandato in esclusiva ad agenzia immobiliare per la vendita del tuo immobile. Sul contratto, magari un banale prestampato per adesione, è prevista una penale del 100% della provvigione del mediatore in caso di recesso anticipato o revoca del mandato all'agenzia.
Al momento hai sospeso le visite al tuo appartamento per mutate esigenze, ti stai negando o hai già inviato una mail all'agenzia immobiliare per comunicare la sospensione fino a data da definirsi.
La tua intenzione sarebbe quella di revocare il mandato prima della scadenza e recedere dal contratto con l'agenzia immobiliare, e stipularne poi uno nuovo, tra qualche tempo.
A cosa vai incontro con un'agenzia di franchising, con un'agenzia zero provvigione o con un'agenzia che non opera esclusivamente sulla fidicia come Grosseto Invest:
- Cosa rischi in termini di penale per il recesso dal contratto con l'agenzia immobiliare e la revoca anticipata del mandato?
- L'eventuale pagamento della penale è dovuto in misura piena o rapportata al lavoro effettivamente svolto dall'agenzia immobiliare?
Quando bisogna pagare la penale all'agenzia immobiliare
In caso di revoca anticipata del mandato, Lei sarà tenuta al pagamento della penale all'agenzia immobiliare se questa è prevista nel contratto (e sicuramante lo è)
Quando la penale all'agenzia immobiliare non è dovuta?
La penale sarebbe (uso il condizionale per via di quanto spiego in ultimo rigo...) dovuta se vessatoria: è da considerarsi vessatoria una penale prevista nel contratto tra una agenzia immobiliare e un consumatore che preveda, in caso di recesso anticipato, il pagamento di una somma particolarmente alta e senza alcuna relazione con il lavoro svolto dal mediatore o agenzia.
Purtroppo oggi molte agenzie puntano sulla violazione del contratto di mandato più che al vendere l'immobile e questo fenomeno è ovviamente accentuato nelle agenzie di franchising o zero commissioni che prendono immobli indistintamante a ogni prezzo, vincolando i venditori al rispetto di regole che poi, una volta violate danno loro diritto di eccepire la violazione del contratto e procedere così all'incasso delle penali. Le penali sono esentasse - quindi avere il corrispettivo di una provvigione senza aver effettivamente svolto una mediazione equivale ad un doppio guadagno.
Tuttavia il contratto di mediazione concluso tra una agenzia immobiliare e un cliente consumatore è infatti soggetto alla disciplina sulle clausole vessatorie prevista dal Codice del Consumo.
La giurisprudenza ha più volte precisato che una penale è da considerarsi vessatoria quando è di un importo simile a quello previsto per la provvigione dovuta nel caso in cui l'affare venga concluso. Possiamo dire che una penale del 70-100% della provvigione, può dunque considerarsi una penale vessatoria e quindi non dovuta anche se prevista in contratto.
Resta inteso che per far valere la vessatorietà di tale clausola deve essere impugnato il contratto con una controversia civile che difficilmente terminerà prima dei 10 anni con aggravio di spese, avvocati ecc...
E questo ci porta alla Sua seconda domanda
La penale non può essere del tutto scollegata dal lavoro svolto dall'agenzia fino al momento in cui il consumatore esercita il recesso e non può dunque essere di importo pari o simile alla provvigione.
Sospensione del mandato
Se la possibilità di sospendere il mandato non è prevista nel contratto stipulato con l'agenzia immobiliare, è necessario che tale ipotesi venga precedentemente concordata. Tale ipotesi non è tuttavia contemplata dalla maggior parte delle immobiliari, quindi quando si firma si firma un contratto a senso unico.
In conclusione, per entrambe le ipotesi è necessario conoscere il contenuto del contratto che ha stipulato con l'agenzia immobiliare quanto ad eventuali penali e possibilità di sospendere il mandato, tuttavia in ogni caso, per far valere tali ragioni sarà necessario istruire una causa civile...
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DIVERSAMENTE DA OGNI ALTRA IMMOBILIARE, GROSSETO INVEST ACCONSENTE SEMPRE ALLA POSSIBILE RISOLUZIONE DEL MANDATO !
BASTA CHE NON VENGANO VIOLATE DUE SOLE REGOLE (che rappresentano la correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto):
- CHE L'IMMOBILE NON SIA VENDUTO ENTRO UN ANNO;
- CHE NON SIA INCARICATA UN'ALTRA AGENZIA A PROMUOVERE LA VENDITA DELLO STESSO IMMOBILE.
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