Segnalazione Certificata di Agibilità - mini guida
Cosa è la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCAgi)

Ambito di applicazione
Il Testo Unico Edilizia dedica l’intero Titolo III all’agibilità, ovvero gli artt. 24 (ambito di applicazione), 25 (procedimento per il rilascio) e 26 (ipotesi della inagibilità). Con il d.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 il Legislatore ha provveduto a riscrivere l’art. 24 del TUE e ad abrogare l’art 25 riferito al procedimento per il rilascio. La modifica introdotta per effetto del d.lgs. 222/2016 è stata significativa, in quanto si è sostituito il certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità (SCAgi), cioè con una autodichiarazione da parte del soggetto interessato. L’art. 24 TUE recita espressamente: "La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata”.
Gli elementi richiamati e attestati con la segnalazione certificata di agibilità sono:
- Condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati;
- La conformità dell'opera al progetto presentato;
- L’agibilità (elemento che coincide con le condizioni di cui sopra).
Quando occorre presentare la segnalazione certificata di agibilità
A norma dell’art. 24 TUE la segnalazione certificata di agibilità occorre presentarla per i seguenti interventi:
- Nuove costruzioni;
- Ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- Interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 24 TUE;
- Immobili legittimamente realizzati privi di agibilità (comma 7 bis).
- Singoli edifici o porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- Singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
Soggetti legittimati a presentarla e tempistiche
Il secondo comma dell’art.24 TUE individua i soggetti che devono presentare la SCAgi: “il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa”. La SCAgi deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di completamento delle forniture; in caso di ritardo è prevista una sanzione amministrativa. Non è tuttavia agevole individuare il momento in cui i lavori di finitura possano dirsi completati, poiché la norma non precisa quali siano i lavori di rifinitura (ad esempio: posa in opera di infissi, tinteggiatura, posa in opera di vetri, intonacatura). Il comma 6 dell’art. 24 TUE rende possibile l’utilizzo dell’immobile fin dalla data di presentazione della SCAgi, quindi al momento del completamento delle finiture e non a fine lavori.
Documenti da allegare
L’art. 24 TUE, comma 5, elenca i documenti da allegare alla SCAgi:
- Asseverazione del Direttore Lavori o di un professionista abilitato in relazione alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità.
- Certificato di collaudo statico ovvero dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore Lavori.
- Dichiarazione di conformità in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
- Estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.
- Attestazione di conformità degli impianti rilasciata dalla ditta installatrice.