Le Guide Immobiliari di Luigi Ciampi: Resta esente IMU l'abitazione principale parzialmente locata · per Valutare · Vendere · Affittare

Resta esente IMU l'abitazione principale parzialmente locata

L'appartamento in cui vivo, e in cui ho la residenza, è composto da quattro camere da letto, bagno e cucina. Tre delle quattro stanze sono locate a studenti universitari, mentre la quarta la utilizzo io.

Il Comune mi ha inviato un avviso di accertamento, che mi impone di pagare l'Imu. Io credo di non essere obbligato a pagare questo tributo, e chiedo che cosa posso fare per oppormi, possibilmente senza dovere ricorrere alla Corte di giustizia tributaria.

Non si condivide l'interpretazione del Comune

Non si condivide l’interpretazione del Comune, in quanto non trova alcun riscontro nella normativa.

La definizione di abitazione principale

L'articolo 1, comma 741, lettera b, della legge 160/2019 (di Bilancio per il 2020) definisce come abitazione principale l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale.

Nel caso di locazione parziale dell’abitazione principale, le condizioni previste dalla normativa rimangono soddisfatte, nel senso che permangono residenza e dimora. Non c’è alcuna previsione normativa che imponga l’utilizzo esclusivo, sicché questa ulteriore condizione non può essere introdotta per via interpretativa.

La circolare MEF 3/2012 conferma l'esenzione

Né a diversa interpretazione si giunge con la lettura della circolare del ministero dell'Economia e delle finanze (Mef) 3/2012, che, nel trattare il rapporto tra Imu ed Irpef, affronta il caso «dell’abitazione principale “parzialmente locata” trattandosi al tempo stesso di un immobile non locato per la parte adibita ad abitazione principale e di un immobile locato per la rimanente parte».

«Si ritiene, sulla falsariga delle scelte interpretative operate ai fini Irpef fino al 31 dicembre 2011, che debba applicarsi la sola Imu nel caso in cui l’importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca). Sono, invece, dovute sia l’Imu che l’Irpef nel caso in cui l’importo del canone di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca) sia di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%».

Il passo della circolare riportato va letto considerando che l’abitazione principale, nel 2012, era soggetta a Imu. Nella circolare citata, il Mef ammette che si tratta al tempo stesso di abitazione principale (soggetta quindi ad Imu) e di immobile locato, e quindi soggetto ad Irpef, e, in considerazione dell’uso promiscuo, detta indicazioni per individuare il caso in cui sia o meno dovuta, oltre all’Imu sull’abitazione principale, anche l’Irpef; da qui il confronto con l’importo del canone di locazione.

Quindi, l’attenzione del Mef non era sull’Imu, ma sull’Irpef, tant’è che nelle successive FAQ (risposte a domande frequenti) del 2013 il Ministero confermava che, «anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell’esenzione dall’Imu prevista per tale fattispecie».

Cosa fare per opporsi all'accertamento

Se il Comune non accoglie l’istanza di annullamento in autotutela (che si consiglia di inviare immediatamente, allegando tutta la documentazione e i riferimenti normativi), l’unico rimedio possibile è il ricorso innanzi la Corte di Giustizia tributaria di primo grado.

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