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Articolo 80 del Decreto Sicurezza 2025

Occupazione abusiva: cosa cambia con l'articolo 634 bis del Codice Penale

Occupazione abusiva: cosa cambia con l'articolo 634 bis del Codice Penale


Indice dei contenuti

1. Introduzione

Grazie all’articolo 634 bis del Codice Penale, introdotto con il Decreto Sicurezza 2025, arrivano strumenti più rapidi e incisivi contro l’occupazione abusiva degli immobili, tra cui lo sgombero immediato e il risarcimento dei danni.

La norma punisce con la reclusione da due a sette anni chi occupa o detiene un immobile impedendo al legittimo proprietario o detentore di rientrarne in possesso. La stessa pena si applica anche a chi si appropria di un immobile con raggiri e lo cede successivamente a terzi.

2. Quando entra in vigore l’articolo 634 bis CP

L’articolo 634 bis CP è entrato in vigore il 12 aprile 2025, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Sicurezza 2025.

La norma riguarda la detenzione illecita di un immobile destinato a domicilio altrui, ottenuta tramite violenza o minaccia, con l’obiettivo di garantire una tutela più efficace ai legittimi detentori.

3. L’occupazione abusiva è un nuovo reato?

Sì. Con la Legge n. 80 del 9 giugno 2025, l’occupazione abusiva di un immobile è diventata un reato autonomo punito con reclusione da 2 a 7 anni.

La principale novità è l’introduzione di procedure accelerate che permettono lo sgombero immediato, utili anche per i casi di inquilini morosi che non rilasciano l’alloggio.

Prima della riforma, l’unico riferimento penale era l’articolo 633 CP (invasione di terreni o edifici), mentre la tutela civilistica era più lenta e complessa.

4. Tutela dei proprietari

La nuova normativa punta a rafforzare la protezione della proprietà privata.
I proprietari dispongono ora di strumenti più rapidi per agire in caso di occupazione illegittima.

5. Sgomberi più veloci

Tra gli strumenti più rilevanti vi è la procedura semplificata di sgombero.

Dopo la denuncia del proprietario:

  • se esistono motivi fondati per ritenere l’occupazione abusiva, la polizia giudiziaria può intervenire e disporre l’immediato rilascio del bene;

  • se l’occupante rifiuta di liberare l’immobile o oppone resistenza, le forze dell’ordine — con autorizzazione del Pubblico Ministero — possono procedere allo sgombero forzato.

6. Risarcimento del danno

Il proprietario può chiedere il risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione abusiva.

Secondo la giurisprudenza (Cassazione, ordinanza n. 12879/14 maggio 2024), si tratta di un danno presunto: spetta al proprietario dimostrare l’effettiva esistenza del danno, anche tramite presunzioni (art. 2727 Codice Civile).

7. Rimborso forfettario

Se il proprietario non riesce a dimostrare il danno subito, il giudice può quantificarlo equitativamente (art. 1226 Codice Civile).

Di solito si prende come riferimento il canone di locazione di mercato dell’immobile nel periodo di occupazione.

Esempio: 200 € al mese per ogni mese di occupazione abusiva.

8. Danni non patrimoniali

È possibile chiedere anche il risarcimento per danni non patrimoniali, come turbamenti o disagi.

Sono risarcibili solo se il proprietario riesce a provarne l’esistenza.

  • Con una sentenza penale di condanna, la prova risulta agevolata.

  • In assenza di condanna, il proprietario deve fornire elementi che dimostrino che il fatto è astrattamente un reato e quali danni ne sono derivati, anche tramite presunzioni.

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