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Agenzia Immobiliare in Grosseto - Vendita e Affitto Immobili

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CALCOLO-TARI-GROSSETO

Calcolo della Tari: priorità alla superficie calpestabile.
Vorrei sapere se e quando è stato emanato il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate di cui alla legge 147/2013 per l’utilizzo delle superfici catastali ai fini del calcolo della Tari. E da quale anno le superfici catastali devono essere considerate per il calcolo in questione?

Il comma 645 della legge n. 147/2013 prevede che “L’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato–città ed autonomie locali, che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647”. Il comma 647, a sua volta, prevede l’attivazione di procedure di interscambio, tra Comuni ed Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria. Tale previsione è stata attuata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia 29 marzo 2013. Il comma 647 prevede anche che “Nell’ambito della coope
razione tra i comuni e l’Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138”. Queste ultime disposizioni non sono state completamente attuate e pertanto il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia previsto dal comma 645 ad oggi non risulta essere stato emanato. In conclusione, quindi, la superficie assoggettabile alla Tari è quella calpestabile e non l’80% della superficie catastale. Quest’ultima potrà essere usata, in via surrogatoria, dal Comune solo in sede di accertamento, laddove non si disponga della superficie calpestabile. Da ciò si evince, infine, che non è legittimo rettificare la superficie calpestabile in presenza di una più alta superficie catastale.


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